Di Angelo Tortora
Il tribunale di Napoli, VII sezione civile, giudice Marco Pugliese, ha respinto il ricorso del sindaco di Napoli e presidente della Fondazione che regge il teatro San Carlo, “revocando la disposta sospensione inaudita altera parte dell’efficacia della delibera impugnata di designazione del sovraintendente del 26 agosto 2025 del Consiglio di Indirizzo della Fondazione del Teatro San Carlo di Napoli”. Il giudice, dunque, ritiene che nella riunione di fine agosto del Consiglio di indirizzo, i tre componenti di maggioranza (Marilù Faraone Mennella, Gianfranco Nicoletti e Riccardo Realfonzo) potessero riproporre e votare la designazione a sovrintendente di Fulvio Adamo Macciardi, poi nominato con decreto del ministro Alessandro Giuli. “Ai fini che qui interessano e salvi gli ulteriori e necessari approfondimenti nel corso dell’istruttoria del giudizio di merito, non appaiono violate ‘le norme e i principi generali’ sull’ordine del giorno, sull’esistenza, determinatezza o determinabilità dell’oggetto, sul corretto esercizio del potere di (ri)proporre la nomina del soprintendente, sull’assunzione di decisioni in conflitto di interessi”, scrive il giudice monocratico in premessa della sua decisione esplicitata in 10 pagine. La delibera impugnata da Manfredi “risulta infatti adottata a) nel rispetto della procedura di convocazione del relativo organo deliberante, b) per superare eventuali profili di invalidità di una precedente delibera avente analogo contenuto, come sollevati dai componenti ‘di minoranza’ e c) all’esito della dialettica tra lai membri dell’organo deliberante, in cui la divergenza dei rispettivi punti di vista ne e’ la fisiologica conseguenza, quale sintesi delle diverse posizioni rappresentate in seno al relativo consesso (per quanto accese e talvolta feroci possano essere – anche laddove sfocino in liti giudiziarie, come nel caso di specie)”. Per Pugliese, il CdI della fondazione poteva adottare una delibera di “conferma” o “rinnovo” o “convalida” di una precedente delibera contestata nella sua validità, “anzi, tali iniziative sono normalmente assunte in seno alle persone giuridiche da parte di coloro (di norma la maggioranza) che hanno sostenuto una deliberazione contestata dagli altri membri proprio per ‘emendarla’ da quei vizi da questi stessi eccepiti, anche laddove non li si ritenessero sussistere, al fine di garantire la stabilità di quanto deliberato e la continuità dell’operato dell’ente; e in ogni caso, per ribadire la posizione assunta dalla maggioranza e, se del caso, mutarla (potendo anche mutare nel frattempo la volontà dell’organo deliberante)”. Inoltre, se Manfredi e l’altro ricorrente, la rappresentante della Città Metropolitana di Napoli Maria Grazia Falciatore, ritengono che la delibera del 26 agosto 2025 sarebbe invalida “perché’ adottata in spregio al punto 2 all’ordine del giorno che andava inteso come riferito esclusivamente agli atti consequenziali alla nomina impugnata”, il giudice stabilisce che, visto che “dagli atti risulta che la delibera qui impugnata è stata adottata espressamente per ‘rinnovare e/o convalidare la proposta di nomina del Maestro Fulvio Adamo Macciardi (nato a Milano il 16 aprile 1959) a Sovraintendente della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli per il quinquennio 2025 – 2030′”, dopo una precedente delibera con cui il Consiglio di Indirizzo il 4 agosto 2025 aveva deciso la designazione sempre di Macciardi, “è nel solco di questi fatti e circostanze che va (rectius andava) intesa la portata del punto 2 all’ordine del giorno” (“decreto ministeriale 5 agosto 2025 n. 277: determinazioni”, si legge nella convocazione, n.d.r..). Un ordine del giorno “così formulato proprio dallo stesso Presidente della fondazione”. Inoltre, scrive il giudice, “non risulta sussistere alcun conflitto di interessi da parte dei membri di un organo collegiale laddove, come nel caso di specie, intendano ribadire nell’ambito di una riunione deliberativa le proprie posizioni in contrasto con quelle di altri (specie in un confronto tra maggioranza e opposizione), anche nel caso in cui il contrasto sia purtroppo sfociato in un giudizio nel frattempo in corso. Non si ravvedono ragioni per cui i consiglieri che hanno votato per la delibera qui impugnata si sarebbero dovuti trovare in conflitto di interessi con l’obbligo di astenersi, perché’ continuavano a ribadire le proprie posizioni già manifestate in seno all’organo collegiale di appartenenza, in ragione del solo fatto che erano state nel frattempo contestate anche giudizialmente da coloro che erano contrari”.