di Michele Vidone
La Corte costituzionale ha affermato che il divieto del terzo mandato consecutivo va considerato non solo un principio fondamentale vincolante per le Regioni ordinarie, ma anche un principio generale dell’ordinamento, applicabile alle autonomie speciali il cui sistema di governo prevede l’elezione diretta del presidente e l’attribuzione di ampi poteri.
Nelle motivazioni della sentenza, depositata ieri, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento che innalzava da due a tre i mandati consecutivi del presidente eletto a suffragio universale, la Consulta ha spiegato che il legislatore provinciale si è posto in contrasto con tale principio.
Secondo la Corte, pur non essendo espressamente imposto dalla Costituzione, il limite dei due mandati è stato individuato dal legislatore statale come un temperamento necessario dell’elezione diretta del vertice monocratico e come un delicato punto di equilibrio tra il diritto di elettorato passivo e quello di elettorato attivo, nonché tra la libertà di competizione elettorale e la democraticità delle istituzioni.
La Consulta ha infine precisato che il divieto del terzo mandato si impone anche alle autonomie speciali a tutela del principio costituzionale di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive, che rappresenta un limite alla loro competenza legislativa primaria in materia elettorale.
